SPECIALE RECUPERo AMALGAMA
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Per adeguarsi al regolamento è necessario intervenire su ogni singolo riunito ed installarvi un separatore di amalgama oppure convogliare aspirazione e scarico del riunito all'aspiratore e li installare il separatore di amalgama.
La soluzione migliore sarà scelta a seguito di un sopralluogo presso la Vostra struttura.
I costi variano a seconda dell'impianto esistente e del numero di riuniti da adeguare.
Riportiamo qui sotto alcune informazioni
Per adeguarsi al regolamento è necessario intervenire su ogni singolo riunito ed installarvi un separatore di amalgama oppure convogliare aspirazione e scarico del riunito all'aspiratore e li installare il separatore di amalgama.
La soluzione migliore sarà scelta a seguito di un sopralluogo presso la Vostra struttura.
I costi variano a seconda dell'impianto esistente e del numero di riuniti da adeguare.
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REGOLAMENTO UE 2017/852
del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2017
AMALGAMA DENTALE e REGOLAMENTO UE
Separatore d’amalgama, i chiarimenti
del Ministero della Salute(fonte Odontaiatra 33 del 28/10/18)
Con una nota firmata dal Segretario Generale del Ministro della Salute Giuseppe Ruocco vengono chiariti alcuni aspetti del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che prevede, all'articolo 10, “misure per la gestione sostenibile dell'amalgama dentale in odontoiatria” e sulla circolare del 6 agosto del Ministero dell'Ambiente.
La nota -inviata agli organismi competenti oltre che ad Ordine e sindacati odontoiatrici, e concordata con il Ministero dell’Ambiente- intende, chiarisce il dott. Ruocco, “fornire una serie di precisazioni relativamente alla tematica in oggetto, anche in relazione ad alcune interpretazioni non corrette della medesima che pure sono state riprese da organi di informazione specializzati del settore”.
In particolare, il Ministero ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero di elementi dentali con tali otturazioni, devono essere effettuate esclusivamente con l'utilizzo di riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo Regolamento 852) al fine di trattenere e raccogliere le particelle di amalgama generate dalle attività sopraindicate.
Ministero che specifica che, sempre dal primo gennaio 2019, gli studi e le strutture odontoiatriche" in cui l'amalgama dentale "viene utilizzata e/o rimossa sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama”.
Come aveva anticipato Odontoiatria33 il Ministero chiarisce che negli studi in cui viene utilizzata o rimossa l’amalgama dentale, secondo le indicazioni di legge, “è necessario garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l'uso e la rimozione dell'amalgama dentale deve avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore”.
del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2017
AMALGAMA DENTALE e REGOLAMENTO UE
Separatore d’amalgama, i chiarimenti
del Ministero della Salute(fonte Odontaiatra 33 del 28/10/18)
Con una nota firmata dal Segretario Generale del Ministro della Salute Giuseppe Ruocco vengono chiariti alcuni aspetti del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che prevede, all'articolo 10, “misure per la gestione sostenibile dell'amalgama dentale in odontoiatria” e sulla circolare del 6 agosto del Ministero dell'Ambiente.
La nota -inviata agli organismi competenti oltre che ad Ordine e sindacati odontoiatrici, e concordata con il Ministero dell’Ambiente- intende, chiarisce il dott. Ruocco, “fornire una serie di precisazioni relativamente alla tematica in oggetto, anche in relazione ad alcune interpretazioni non corrette della medesima che pure sono state riprese da organi di informazione specializzati del settore”.
In particolare, il Ministero ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero di elementi dentali con tali otturazioni, devono essere effettuate esclusivamente con l'utilizzo di riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo Regolamento 852) al fine di trattenere e raccogliere le particelle di amalgama generate dalle attività sopraindicate.
Ministero che specifica che, sempre dal primo gennaio 2019, gli studi e le strutture odontoiatriche" in cui l'amalgama dentale "viene utilizzata e/o rimossa sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama”.
Come aveva anticipato Odontoiatria33 il Ministero chiarisce che negli studi in cui viene utilizzata o rimossa l’amalgama dentale, secondo le indicazioni di legge, “è necessario garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l'uso e la rimozione dell'amalgama dentale deve avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore”.
REGOLAMENTO UE 2017/852
del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2017
Articolo 10 Amalgama dentale
1.A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
2.A decorrere dal 1o luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
3.Entro il 1o luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.
4.A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Tali operatori garantiscono che:
a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a). I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.
5.Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme europee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.
6.I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.
del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2017
Articolo 10 Amalgama dentale
1.A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
2.A decorrere dal 1o luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
3.Entro il 1o luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.
4.A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Tali operatori garantiscono che:
a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a). I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.
5.Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme europee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.
6.I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.